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AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO (Ordinanza ministeriale 14 marzo 2022, n. 64)

  • -Frequenza di almeno tre quarti del monte ore personalizzato, fatte salve eventuali deroghe deliberate dal Collegio dei docenti, anche con riferimento alle situazioni
    determinate dall’emergenza epidemiologica
  • Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione prevista dal D P R 249 1998 art 4 commi 6 e 9 bis Si tratta della sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, comminata dal Consiglio di Istituto per recidiva di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente
  • La partecipazione alle prove standardizzate nazionali anche quest’anno non si qualifica come requisito di ammissione, né per i candidati interni né per i privatisti, in deroga alle previsioni del D lgs 62 2017

 

IL VOTO DI AMMISSIONE E IL PERCORSO TRIENNALE 

D.M. 741/2017, art. 2 comma 4

“In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all’Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti, inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi”.

D.lgs. 62/2017, art. 6 comma 5

“Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno”. Si suggerisce di evitare calcoli meccanici per l’attribuzione del voto di ammissione; nell’ottica della dimensione formativa della valutazione, è invece opportuno tenere conto del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, considerando una serie di elementi oltre ai voti disciplinari: il metodo di studio maturato, l’autonomia raggiunta dall’alunno, il grado di responsabilità manifestato nelle scelte, i progressi registrati relativamente alla situazione di partenza, etc.

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Per gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il
30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell’anno scolastico, salvo diversa disposizione connessa all’andamento della situazione epidemiologica

Anche per quest'anno è contemplata la possibilità che le operazioni della commissione ed il colloquio si svolgano in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona: nel caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni potranno svolgersi in videoconferenza Nell’ambito della verbalizzazione delle operazioni, bisogna riportare l’eventuale svolgimento di una o più riunioni in modalità telematica. Qualora uno o più componenti della commissione d’esame siano impossibilitati  a seguire i lavori in presenza ,in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione può disporre la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.

 

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